Capo II
Art. 20
In vigore dal 6 dic 1956
Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalle Commissioni provinciali, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.
Agli effetti del disposto del terzo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si tiene conto della comunicazione fatta all'interessato dopo il perfezionamento degli atti necessari a stabilire il suo diritto ad occupare l'alloggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-20