Capo II
Art. 23
In vigore dal 6 dic 1956
Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di assegnazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti del nucleo familiare, ancorchè questi non siano, a titolo proprio, in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda, e semprechè almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.
L'erede, o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda di assegnazione, qualunque sia la fase dei lavori inerenti alla formazione della graduatoria, od anche nel caso in cui, essendo già stata pubblicata la graduatoria definitiva, non sia ancora stata effettuata l'assegnazione dell'alloggio.
Fuori del caso in cui sia già intervenuta la graduatoria definitiva agli effetti degli eventuali diritti per la assegnazione dell'alloggio, si tien conto della composisizione numerica del nucleo familiare quale è venuta a determinarsi dopo la scomparsa del lavoratore capo-famiglia.
Per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli eredi nei confronti della gestione INA-Casa, nel caso previsto nei comma precedenti, dopo l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, qualora si tratti di cessione a riscatto con promessa di vendita, si applicano le disposizioni dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Ai fini della formazione della graduatoria il nucleo familiare è definito dal regolamento.
Nel caso in cui un lavoratore sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una Amministrazione statale, da un ente pubblico o da un'azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949 n. 43, dopo la presentazione della domanda di assegnazione e prima della pubblicazione graduatoria definitiva, esso non perde il diritto, per tale motivo, a beneficiare dell'eventuale posizione in graduatoria ed alla eventuale assegnazione dell'alloggio.
Il lavoratore non può beneficiare della conservazione del diritto previsto dal precedente comma nel caso in cui, se dipendente pubblico la perdita, dell'impiego sia stata originata da sentenza penale a suo carico, se dipendente privato da licenziamento in tronco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-23