Capo I
Art. 9
In vigore dal 6 dic 1956
L'autorizzazione agli enti pubblici, alle aziende e alle cooperative a costruire direttamente può essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dagli stessi dovuti per i dipendenti dell'azienda, o per i lavoratori soci della cooperativa.
La somma che i singoli enti, le singole aziende o cooperative possono essere autorizzati ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla gestione INA-Casa nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1963:
a) l'importo pari a nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dagli enti pubblici o dalle aziende o soci delle cooperative autorizzati;
b) l'importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dagli enti o dalle aziende presso i quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera;
c) l'importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b);
d) l'importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell' della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1963.
Alle aziende che non abbiano impiegato nel corso del primo settennio gli importi massimi consentiti dal comma precedente, può essere nel secondo settennio consentita una maggiorazione sull'importo massimo previsto dal comma stesso fino al raggiungimento dell'aliquota consentita per l'effettuazione di costruzioni dirette per i due settenni.
La somma complessiva impiegata nelle costruzioni è calcolata tenendo conto, ai fini del computo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici, dalle aziende, o soci delle cooperative, al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-9