Capo I

Art. 2

In vigore dal 6 dic 1956
I piani di costruzione e di ripartizione previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, devono essere sottoposti dal Comitato di attuazione all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Solo dopo l'approvazione, i piani divengono esecutivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-2

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