Capo V
Art. 49
In vigore dal 6 dic 1956
Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'INA-Casa comunica al Ministero del tesoro:
a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui all' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, ed all', lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% previsto dal citato della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sul costo effettivo degli alloggi, entro i limiti fissati dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Entro un anno dalla scadenza del secondo settennio di cui all' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, si provvede fra la gestione INA-Casa e il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell' della legge stessa.
Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-49