Capo VI

Art. 54

In vigore dal 6 dic 1956
Per i servizi non affidati, a norma dell', primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che la gestione INACasa deliberi di dover gestire direttamente, la gestione stessa provvede alla assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale d'intesa con quello per il tesoro. La gestione INA-Casa, in relazione alle proprie esigenze, può adibire il personale dell'I.N.A. che presta presso di essa servizio a quelle mansioni che siano ritenute più rispondenti al miglior andamento del lavoro. A tale personale, fermo restando il trattamento giuridico-tabellare previsto dall'ente di provenienza, la gestione INA-Casa può corrispondere direttamente integrazioni, sotto forma di assegni ad personam, al fine di adeguare il trattamento a quello goduto dal personale da essa dipendente che svolga analoghe funzioni, Le delibere relative ai provvedimenti indicati nel presente comma debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e del Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 26 luglio 1939 n. 1037.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo