Capo VI
Art. 54
54 / 56In vigore dal 6 dic 1956
Per i servizi non affidati, a norma dell', primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che la gestione INACasa deliberi di dover gestire direttamente, la gestione stessa provvede alla assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale d'intesa con quello per il tesoro.
La gestione INA-Casa, in relazione alle proprie esigenze, può adibire il personale dell'I.N.A. che presta presso di essa servizio a quelle mansioni che siano ritenute più rispondenti al miglior andamento del lavoro.
A tale personale, fermo restando il trattamento giuridico-tabellare previsto dall'ente di provenienza, la gestione INA-Casa può corrispondere direttamente integrazioni, sotto forma di assegni ad personam, al fine di adeguare il trattamento a quello goduto dal personale da essa dipendente che svolga analoghe funzioni, Le delibere relative ai provvedimenti indicati nel presente comma debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e del Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 26 luglio 1939 n. 1037.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-54