Capo VI

Art. 56

In vigore dal 6 dic 1956
Ai fini dei ricorsi avverso le graduatorie provvisori le disposizioni di cui all' si applicano alle graduatorie in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 17. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo