Capo VI

Art. 52

In vigore dal 6 dic 1956
L'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, qualora ne ravvisi la opportunità, in relazione alla limitata importanza delle vertenze, ovvero, quando il giudizio si svolga fuori della sede dei suoi uffici, in riguardo a controversie interessanti la gestione INA-Casa dinanzi alle magistrature ordinarie o speciali, può delegare la rappresentanza di questa a procuratori liberi professionisti, scelti d'intesa con la gestione stessa.
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