Capo VI

Art. 55

In vigore dal 6 dic 1956
Per la stipulazione di tutti gli anni e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955 n. 1148, e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-55

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