Art. 29

In vigore dal 16 lug 1955
Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall' del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-29

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