Capo SECONDO

Art. 17

In vigore dal 16 lug 1955
Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Ispettorato del lavoro sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B, C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina, scienze agrarie, scienze politiche o scienze statistiche ed attuariali. L'assunzione del personale di gruppo A provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli dei gruppi A e B, saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, il diploma di laurea, per le assunzioni nel ruolo di gruppo A, ed il diploma di scuola media superiore, per le assunzioni nel ruolo di gruppo B. Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore. Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia a carattere pratico. Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno e richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-17

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