Capo SECONDO

Art. 13

In vigore dal 16 lug 1955
Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto: a) del direttore generale degli affari generali e del personale; b) del direttore generale dei rapporti di lavoro; c) del direttore generale della previdenza e della assistenza sociale; d) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-13

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