Capo SECONDO
Art. 13
In vigore dal 16 lug 1955
Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:
a) del direttore generale degli affari generali e del personale;
b) del direttore generale dei rapporti di lavoro;
c) del direttore generale della previdenza e della assistenza sociale;
d) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-13