Capo SECONDO
Art. 15
In vigore dal 16 lug 1955
Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, può assegnare al personale amministrativo dei gruppi A e B la qualifica ispettiva, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni; così pure, in relazione alle funzioni esercitate, ed a domanda degli interessati, può assegnare agli ispettori regionali e provinciali di gruppo A la qualifica di ispettore centrale e viceversa.
Le variazioni di cui al precedente comma non comportano variazioni di grado nè corresponsione di particolari assegni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-15