Capo SECONDO

Art. 19

In vigore dal 16 lug 1955
Agli impiegati di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive, mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. Il programma di esame per il concorso è stabilito dal relativo bando. L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il conseguente cambiamento di qualifica, ma non variazioni di grado o del posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni. Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e le mansioni ispettive conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo. La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo C, complessivamente dei vari gradi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-19

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