Capo TERZO

Art. 23

In vigore dal 16 lug 1955
Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione; istituiti in ogni capoluogo di Provincia, svolgono, nello ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni: a) provvedono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale; b) provvedono al collocamento dei lavoratori; c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione; d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro; e) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione; f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari o determinate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le Sezioni staccate espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, i servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione da questi ad esse demandati. Gli Uffici di collocamento svolgono, alle dirette dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, il servizio del collocamento della mano d'opera e adempiono alle funzioni ad esso inerenti. I Centri di emigrazione provvedono all'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-23

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