Capo QUARTO

Art. 27

In vigore dal 16 lug 1955
Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente con il personale di cui alle annesse tabelle A, B e C vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Al funzionamento degli Uffici di collocamento si provvede con il personale incaricato di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e alle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 20 luglio 1952, n. 1015.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo