Capo QUARTO
Art. 27
In vigore dal 16 lug 1955
Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente con il personale di cui alle annesse tabelle A, B e C vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Al funzionamento degli Uffici di collocamento si provvede con il personale incaricato di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e alle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 20 luglio 1952, n. 1015.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-27