Capo TERZO
Art. 25
In vigore dal 16 lug 1955
Il Consiglio di amministrazione per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:
a) del direttore generale degli affari generali e del personale;
b) di due direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) di tre funzionari di gruppo A del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 6°.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-25