Art. 30

In vigore dal 16 lug 1955
Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell', ultimo comma, , , della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, dell', secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, e del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 28 giugno 1908, n. 432, sono demandate all'Ispettorato del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-30

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