Capo PRIMO
Art. 5
In vigore dal 16 lug 1955
Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per lo espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-5