Capo SECONDO
Art. 9
In vigore dal 16 lug 1955
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dello Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-9