Capo PRIMO

Art. 1

In vigore dal 16 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429; Vista la legge 21 agosto 1954, n. 1008; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udita la Commissione parlamentare, ai sensi dell', comma secondo, della legge 2 marzo 1953, n. 429; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi: 1) Direzione generale degli affari generali e del personale; 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro; 3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale; 4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale; 5) Direzione generale della cooperazione; 6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-1

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