Capo PRIMO
Art. 2
In vigore dal 16 lug 1955
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-2