Capo PRIMO

Art. 2

In vigore dal 16 lug 1955
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) l'Ispettorato del lavoro; b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo