Art. 2
Capo PRIMO

Art. 2

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In vigore dal 16 lug 1955
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) l'Ispettorato del lavoro; b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-2