Capo QUINTO
Art. 34
In vigore dal 16 lug 1955
Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del lavoro con le funzioni di gruppo B, secondo il disposto degli e seguenti del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e che, alla data predetta, abbia esercitato tali funzioni per almeno dieci anni, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, inquadrato nei posti di grado iniziale risultanti disponibili nel ruolo di gruppo B dell'Ispettorato medesimo.
Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio presso l'Ispettorato del lavoro secondo le disposizioni di cui al citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1812, ed in corrispondenza delle relative unità devono essere lasciati vacanti altrettanti posti di grado iniziale del ruolo di gruppo B della tabella B annessa al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-34