Art. 39
In vigore dal 16 lug 1955
Il collocamento nei singoli gradi del ruolo di gruppo A è subordinato al possesso di una anzianità di servizio non inferiore ad anni sedici, quattordici, otto, sei e quattro rispettivamente per i posti appartenenti ai gradi 6°, 7° 8°, 9° e 10° del ruolo medesimo.
Nei confronti del personale che ha superato i concorsi di cui all' del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si computa, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta dal precedente comma per i gradi 7° e 6°, anche l'anzianità acquisita per l'ammissione ai concorsi predetti.
Peraltro, di tale anzianità complessiva almeno sei anni devono essere costituiti da servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione nella categoria di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-39