Art. 40

In vigore dal 16 lug 1955
Il collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi B e C e subalterno non può comportare attribuzione di posizione gerarchica superiore a quella annessa alla qualifica organicamente rivestita dal personale nella categoria alla quale appartiene. Il personale della categoria subalterna che svolga mansioni di autista e che sia in possesso della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli è inquadrato con la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo