Art. 40
In vigore dal 16 lug 1955
Il collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi B e C e subalterno non può comportare attribuzione di posizione gerarchica superiore a quella annessa alla qualifica organicamente rivestita dal personale nella categoria alla quale appartiene.
Il personale della categoria subalterna che svolga mansioni di autista e che sia in possesso della patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli è inquadrato con la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-40