Art. 45
In vigore dal 16 lug 1955
La Commissione per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta da:
un consigliere di Stato, vice presidente;
il direttore generale degli affari generali e del personale;
un magistrato della Corte dei conti;
un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°;
il funzionario preposto alla Divisione del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
due funzionari del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°.
Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe. Essi non prendono parte alle sedute nelle quali si stabiliscono i criteri di massima per l'inquadramento e per l'assegnazione nei ruoli e nei gradi di cui all'.
Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al 9°.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-45