Art. 49
In vigore dal 16 lug 1955
Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-49