Art. 50
In vigore dal 16 lug 1955
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le variazioni compensative eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-50