Art. 47
In vigore dal 16 lug 1955
Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione fin dalla data della prima assunzione dal personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, si considera servizio di ruolo agli effetti della pensione.
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di adozione dei provvedimenti di immissione in ruolo dei singoli dipendenti continueranno ad essere operate le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.
Le somme accantonate presso il Fondo di previdenza, di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, per il personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, sono devolute allo Stato e con tale apporto si intendono integralmente regolate le ritenute per il trattamento di quiescenza corrispondenti ai periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo.
Il Fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, è mantenuto fino a quando non sarà disciplinata con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, la devoluzione delle somme di cui al precedente comma.
Nelle more di tale regolamentazione continuano ad essere operate, anche nei confronti del personale non immesso nei ruoli, di cui alla tabella C le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-47