Art. 44

In vigore dal 16 lug 1955
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa al grado o alla qualifica conseguita in sede di inquadramento nei ruoli organici di cui alla allegata tabella C.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-44

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