Art. 41
In vigore dal 16 lug 1955
L'anzianità di servizio organicamente maturata nelle categorie cui appartiene il personale che consegue l'inquadramento nei ruoli di cui all'annessa tabella C, è valutata ai fini, nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
La norma di cui al precedente comma è applicabile anche al personale, già appartenente agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, immesso per concorso nei ruoli dei gruppi A, B, C, e subalterno della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne faccia esplicita richiesta, non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Limitatamente alla prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli di cui ai precedenti articoli, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 9° dei ruolo di gruppo B e al 10° del ruolo di gruppo C sono ridotti di un anno; ai soli fini della determinazione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni, mediante esami, ai gradi 8° del ruolo di gruppo A, 9° del ruolo di gruppo B e 11° del ruolo di gruppo C si applica la disposizione di cui al secondo comma dell' del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 331.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-41