Art. 38
In vigore dal 16 lug 1955
I funzionari inquadrati nel ruolo di gruppo B, dell'annessa tabella C, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un Ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, restano nelle funzioni direttive, in deroga al disposto dell' del presente decreto, ferma peraltro l'appartenenza ad ogni effetto al predetto gruppo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-38