Art. 36

In vigore dal 16 lug 1955
Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è inquadrato nei ruoli organici dei gruppi A, B, C e subalterno della tabella C allegata al presente decreto ed è assegnato ai singoli gradi dei ruoli medesimi previo giudizio favorevole da formulare dalla apposita Commissione di cui all' in base alla qualifica organicamente rivestita, alle funzioni esercitate e ai precedenti di servizio del personale stesso e secondo le condizioni e le modalità stabilite nei successivi articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-36

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