Capo QUINTO
Art. 33
In vigore dal 16 lug 1955
Il personale dei gruppi A, B e C di cui alla tabella B allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi, a norma del disposto dell' del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, inquadrato nel ruolo di gruppo A dell'annessa tabella A se appartenente al gruppo corrispondente e provvisto del diploma di laurea, e nei ruoli di gruppo B e C se appartenente rispettivamente ai corrispondenti gruppi della predetta tabella B.
Il personale che venga inquadrato a norma del precedente comma e che, secondo la tabella A allegata al predetto decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, rivesta le qualifiche di vice ispettore e ispettore aggiunto, e quello che rivesta le qualifiche di ispettore, primo ispettore e ispettore principale, è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11°, 10° e 9° del ruolo di gruppo A; il personale che rivesta le qualifiche di vice segretario aggiunto o vice ragioniere e quello che rivesta le qualifiche di segretario aggiunto o ragioniere, primo segretario aggiunto o primo ragioniere, segretario principale aggiunto o ragioniere principale è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11° e 10° del ruolo di gruppo B;
Il personale che rivesta le qualifiche di alunno d'ordine, dattilografo, applicato e aiuto archivista e quello che rivesta le qualifiche di archivista e primo archivista è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 13° e 12° del ruolo di gruppo C.
Al personale inquadrato a norma dei precedenti comma, è attribuito dalla data di inquadramento, il trattamento economico annesso al grado al quale è stato assegnato; l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto rispetto a quello spettante in base al predetto inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile.
Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio secondo le disposizioni di cui al citato decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, e fermo restando il disposto del secondo comma dell' del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-33