Capo QUINTO
Art. 32
In vigore dal 16 lug 1955
Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con la legge 2 marzo 1953, n. 429, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del presente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.
Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella B annessa al sopracitato decreto legislativo, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, e di cui alle tabelle 1ª e 2ª annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti nella tabella B annessa al presente decreto, secondo le norme del comma precedente.
La tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, la tabella B annessa al decreto stesso e modificata dal decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 1265, e le tabelle 1ª e 2ª annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-32