Capo TERZO
Art. 26
In vigore dal 16 lug 1955
Alla direzione degli Uffici regionali e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A di cui alla allegata tabella C, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°, salvo quanto disposto dal successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-26