Capo TERZO

Art. 26

In vigore dal 16 lug 1955
Alla direzione degli Uffici regionali e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A di cui alla allegata tabella C, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°, salvo quanto disposto dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-26

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