Capo TERZO
Art. 24
In vigore dal 16 lug 1955
Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorsi pubblici da espletare, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti, per esami, per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e, per titoli, per quelli del ruolo subalterno.
Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.
Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso, da determinare di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.
Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi B e C è richiesto rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore;
Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesta la licenza elementare, nonché, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta degli autoveicoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-24