Capo SECONDO
Art. 20
In vigore dal 16 lug 1955
Le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo A e quelle al grado 10° del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro vengono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo e gruppo.
Al grado 8° del ruolo di gruppo A si accede esclusivamente mediante esame di concorso tra i funzionari del gruppo A dei gradi 9°, 10° e 11°, forniti della anzianità prevista dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.
Ai posti di grado 7° del ruolo di gruppo A accedono, con gli impiegati della carriera ispettiva, anche gli impiegati amministrativi.
Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo B sono effettuate a norma dell' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, qualunque sia l'anzianità di servizio nel grado 9°. Esse, però, avvengono esclusivamente per merito comparativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-20