Art. 46
In vigore dal 16 lug 1955
Il personale che non venga immesso nei ruoli organici dell'allegata tabella C continuerà nell'attuale rapporto d'impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.
In corrispondenza alle unità trattenute in servizio A norma del precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli dei gruppi B, C e subalterno, altrettanti posti di grado pari alla posizione gerarchica annessa alla qualifica rivestita dalle predette unità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-46