Art. 45

Art. 45

41 / 50
In vigore dal 16 lug 1955
La Commissione per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta da: un consigliere di Stato, vice presidente; il direttore generale degli affari generali e del personale; un magistrato della Corte dei conti; un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°; il funzionario preposto alla Divisione del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione; due funzionari del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°. Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe. Essi non prendono parte alle sedute nelle quali si stabiliscono i criteri di massima per l'inquadramento e per l'assegnazione nei ruoli e nei gradi di cui all'. Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al 9°. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-45