Art. 31
In vigore dal 23 ott 1954
L' della legge 20 marzo 1941, n. 266, è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni ed i progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento ed alla trasformazione degli impianti e stabilimenti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti solidi urbani sono soggetti all'approvazione del prefetto.
Qualora si tratti di comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ovvero che siano capoluoghi di provincia o sedi di stazioni di soggiorno, di cura o di turismo, deve essere dal prefetto sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità e della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i servizi siano gestiti in concessione da privati imprenditori".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-31