Art. 34

In vigore dal 23 ott 1954
Il secondo comma dell'art. 67 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente: "Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-34

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