Art. 32
In vigore dal 23 ott 1954
La nomina del Collegio medico previsto dall', comma quarto, della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, è attribuita al prefetto qualora si tratti di assunzione di invalidi presso enti locali, a termini dell' della legge medesima.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-32