Art. 30
In vigore dal 23 ott 1954
L'ultimo comma dell' della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:
"Il giudizio sull'idoneità delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-30