Art. 35
In vigore dal 23 ott 1954
È demandato al prefetto di provvedere:
a) alla liquidazione e al pagamento delle fatture riguardanti le installazioni dei collegamenti telefonici urbani, a carico dell'Amministrazione dell'interno, e le trasformazioni o il trasloco di quelli esistenti, nei limiti delle autorizzazioni ministeriali;
b) alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative alla energia elettrica consumata per il funzionamento degli impianti radiotelegrafonici, a carico dell'Amministrazione stessa;
c) alla liquidazione ed al pagamento dei compensi da corrispondere al personale addetto agli uffici telegrafici e telefonici per il servizio straordinario svolto in dipendenza di esigenze di ordine pubblico in genere.
Per tali servizi verranno disposti in favore delle Prefetture appositi accreditamenti sui competenti capitoli di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-35