Art. 33
In vigore dal 23 ott 1954
Il terzo comma dell' della legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente.
"Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni di spesa ultra quinquennale sono approvati dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e l'Ente provinciale per il turismo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-33