Art. 5

In vigore dal 23 ott 1954
L'art. 332 del testo unico predetto e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci del comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante l'applicazione, oltre alla sovrimposta fino al terzo limite ed alle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, di una eccedenza del 400% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, del 50% sulle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quella sull'industria, sui commerci, sulle arti e sulle professioni, nonché l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell' della legge 2 luglio 1952, n. 703. "Alla stessa Commissione è altresì demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonché l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno. "In sede di approvazione di bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge. "Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuoverne le modificazioni necessarie. "Può, infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio. "Per i comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa. "Dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e di quelli della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia, al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data della loro adozione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-5

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