Art. 37
In vigore dal 23 ott 1954
Le Prefetture sono autorizzate a provvedere sui fondi ad esse accreditati alla assegnazione, liquidazione e pagamento dell'indennità di alloggio a favore del personale delle forze di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-37